i crimini di guerra dello stato di Israele, secondo il Procuratore Generale della Corte di Giustizia Internazionale dell’Aja

.

i crimini di guerra dello stato di Israele, contro gli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma, secondo il Procuratore Generale della Corte di Giustizia Internazionale dell’Aja:

Affamare i civili come metodo di guerra: crimine di guerra.

Avere causato intenzionalmente grandi sofferenze, o gravi lesioni al corpo o alla salute, con trattamenti crudeli: crimine di guerra.

Uccisione intenzionale o omicidio: crimine di guerra.

Attacchi intenzionalmente diretti contro una popolazione civile: crimine di guerra.

Sterminio e/o omicidio, anche nel contesto di morti per fame: crimine contro l’umanità.

Persecuzione: crimine contro l’umanità.

Altri atti inumani: crimini contro l’umanità.

Ho ragionevoli motivi per credere, sulla base delle prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio, che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yeav Gallant hanno una responsabilità criminale per i seguenti crimini internazionali commessi sul territorio dello Stato di Palestina almeno dall’8 ottobre 2023. I crimini includono la morte dei civili per la fame come metodo di guerra, provocando intenzionalmente grandi sofferenze, gravi lesioni al corpo e alla salute o trattamenti crudeli, omicidio e omicidio intenzionale, e la direzione intenzionalmente di attacchi contro la popolazione civile, così come i crimini contro l’umanità di sterminio e/o omicidio, persecuzione, e li accuso di avere commesso altri atti disumani. Si presume che questi atti siano stati commessi nel contesto del conflitto armato in corso e come parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza, secondo una politica statale. Sfortunatamente questi crimini continuano ancora oggi. il mio ufficio determina che questi individui, attraverso un piano comune, hanno sistematicamente privato la popolazione civile di Gaza di oggetti indispensabili alla sopravvivenza umana.

. . .

il Procuratore non ha mosso a Netanyahu e al suo Ministro della Difesa l’accusa di genocidio; chiede il mandato di arresto internazionale per loro.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota: La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati di arresto contro i leader israeliani è vergognosa. E vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo procuratore possa implicare, non esiste alcuna equivalenza – nessuna – tra Israele e Hamas. Saremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza.

il segretario di Stato USA: Rifiutiamo l’equiparazione di Israele con Hamas. È vergognosa.

Netanyahu: La posizione del pubblico ministero all’Aja sarà un crimine storico che non scomparirà. Lo Stato di Israele ha intrapreso la strada più giusta della guerra dopo un massacro da parte di un’organizzazione terroristica contro i suoi cittadini. Israele combatte nel modo più morale della storia, rispettando il diritto internazionale e disponendo di un sistema giudiziario indipendente e forte. Mettere i leader di un paese che è andato in battaglia per proteggere i suoi cittadini sulla stessa linea dei terroristi assetati di sangue, è cecità morale e una violazione del suo dovere e della sua capacità di proteggere i suoi cittadini.

non sembrano osservazioni pertinenti.

Netanyahu: Emettere mandati di arresto contro alti funzionari governativi e militari israeliani in quanto criminali di guerra sarebbe un oltraggio di proporzioni storiche. La Corte internazionale sta cercando di mettere Israele sul banco degli imputati. Lo fa mentre ci difendiamo dai terroristi e dai regimi genocidi, l’Iran ovviamente, che lavora apertamente per distruggere l’unico e solo stato ebraico. Etichettare i leader e i soldati israeliani come criminali di guerra getterà benzina sul fuoco dell’antisemitismo, quegli incendi che stanno già infuriando nei campus americani e nelle capitali di tutto il mondo.

il Procuratore: Oggi dobbiamo essere chiari su una questione fondamentale: se non dimostriamo la nostra volontà di applicare la legge in modo equo, se viene vista come applicata in modo selettivo, creeremo le condizioni per il suo crollo. Così facendo allenteremo i legami che ancora ci tengono uniti, le connessioni stabilizzanti tra tutte le comunità e gli individui, la rete di sicurezza a cui tutte le vittime guardano nei momenti di sofferenza. Questo è il vero rischio che corriamo in questo momento. Ora più che mai dobbiamo dimostrare collettivamente che il diritto internazionale umanitario, la base fondamentale per la condotta umana durante i conflitti, si applica a tutti gli individui e si applica allo stesso modo in tutte le situazioni affrontate dal mio Ufficio e dalla Corte. È così che dimostreremo, in modo tangibile, che le vite di tutti gli esseri umani hanno lo stesso valore.

. . .

Statuto di Roma

Articolo 7 Crimini contro l’umanità

.1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per «sterminio» s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire I’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per «riduzione in schiavitù» s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s’intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
e) per «tortura» s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
f) per «gravidanza forzata» s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
g) per «persecuzione» s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali . in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività; […]

Articolo 8 Crimini di guerra

La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute;
iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
viii) cattura di ostaggi.

    b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

    i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

    ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

    iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

    iv) lanciare deliberatamente attacchi neIIa consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

    v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

    vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

    vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

    viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio;

    ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

    x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

    xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’esercito nemico;
    xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
    xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
    xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
    xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
    xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
    xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
    xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o aItri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
    xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
    xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d’uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
    xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
    xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
    xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
    xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
    xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l’arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
    xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

    c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
    i) Atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
    ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
    iii) prendere ostaggi;
    iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

    d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

    e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:.
    i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni .civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
    ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
    iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
    iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
    v) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
    vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
    viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
    ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
    x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita
    xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici .delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute,
    xii) distruggere o confiscare beni dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

    f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi.
    Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

    Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico all’interno dello Stato o di difendere l’unità e l’integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

      5 commenti

      1. La risposta di Netanyahu me la sarei aspettata in un commento su Facebook, non dal primo ministro di uno stato sovrano: chi diavolo ha parlato di Hamas, in quella richiesta di mandato di arresto? E se anche fosse: quindi adesso la giustizia è una questione di classifica? Siccome i mafiosi organizzano stragi, l’omicidio “singolo” non è più perseguibile?

        "Mi piace"

        • in realtà, nel mio post ho trascurato di dire che il Procuratore Generale della Corte ha chiesto misure eguali anche per i leader di Hamas; non l’ho detto, perché mi sembrava piuttosto secondario nel contesto.
          tuttavia è su questa identità di richiesta di arresto per i capi di Hamas e di Israele che si sono buttate a pesce le destre di tutto il mondo, urlando il loro orrore per l’equiparazione indegna, come ho riportato nel post.
          ottima tattica schopenhaueriana per sviare dal punto cruciale: che il Tribunale dell’Aja ha riconosciuto con questo che Hamas è il governo di uno stato sovrano, la Palestina (o almeno della sua unica parte effettivamente indipendente dall’occupazione israeliana, almeno fino all’ottobre scorso).
          oppure, in alternativa, che Israele è, più che uno stato legittimato ad agire secondo le convenzioni internazionali, una organizzazione terroristica come Hamas, con la differenza che Hamas fa del terrorismo per difendere la propria indipendenza, ed Israele fa del terrorismo per negarla ai palestinesi, come ha fatto in tutta la sua storia.

          la tua considerazione è perfetta: le stragi mafiose non rendono irrilevante l’omicidio singolo. certo, per mantenere le proporzioni, ricordiamoci che Hamas ha catturato e ucciso poco più di un migliaio di ebrei, mentre gli ebrei hanno ucciso direttamente più di 25mila palestinesi in una rappresaglia che neppure i nazisti hanno mai osato in questo rapporto numerico, e molte di più sono le vittime indirette delle condizioni disumane in cui ha buttato i due milioni di palestinesi di Gaza, con l’intento evidente, in parte di sterminarli, in parte di far fuggire anche loro dalla loro terra.
          quindi sia ben chiaro che le stragi che non legittimano l’omicidio singolo, sono quelle degli ebrei, semmai, non quelle di Hamas, che restano incomparabilmente inferiori nella loro portata.

          quanto ai commenti stile facebook, oramai è così che si governa in questi tempi di idiocrazia imperante, soprattutto a destra.
          le destre mondiali hanno scoperto nella stupidità di massa la loro arma migliore e la usano senza ritengo; tanto il numero di coloro che si accorgono del carattere puerile e ottuso di queste risposte è basso e destinato anche a calare rapidamente.

          "Mi piace"

          • Si può benissimo rispondere ad un crimine con un altro crimine: non so se a Netanyahu l’hanno insegnato, ma la mia nonna mi ha sempre detto che due torti non fanno una ragione. Non riesco a capire che cosa c’è di così scandaloso: mediamente, in una guerra, entrambe le parti commettono un crimine; di per sé secondo me la guerra è un crimine, soprattutto ora che viene condotta pressoché soltanto contro i civili e contro i poveracci che vanno in prima linea.

            "Mi piace"

            • condivido la cosa che dici alla fine e che in realtà è logicamente il punto di partenza: ogni guerra è di per se stessa un crimine, salvo quella strettamente di legittima difesa di chi viene aggredito (resta poi da stabilire molto spesso chi effettivamente aggredisce chi: nella maggior parte dei casi entrambi gli avversari risultano in qualche modo aggressori e le ragioni e i torti non sempre si possono separare nettamente e facilmente).

              da questo punto di vista, le regole complesse definite dal Trattato che ha istituito il Tribunale dell’Aja (entrato in attività a partire dal 2002) appaiono effettivamente come il tentativo di rendere il crimine solo un po’ meno doloroso e devastante; è come se qualcuno dicesse che non è un reato grave l’omicidio commesso anestetizzando prima la vittima.

              i paesi che aderiscono a questo tribunale sono 124, altri 32 lo hanno firmato, ma non lo hanno ratificato (giuro, non capisco bene…); fra questi, Russia, Stati Uniti, Israele, Sudan, hanno anche dichiarato di non volerlo neppure ratificare. l’Ucraina non lo ha ratificato, ma accetta di fatto la giurisdizione della Corte. la Cina non vi ha mai neppure aderito.

              Burundi, Sudafrica e Gambia hanno annunciato di volersi ritirare e il Burundi lo ha già fatto.

              in pratica le decisioni della Corte, ad esempio l’arresto degli accusati per sottoporli a processo, non vengono applicate nei paesi che non hanno aderito al Trattato o non lo hanno ratificato. ma gli altri sono tenuti a rispettarle.

              non è chiaro come potrà evolvere la situazione e, per ora neppure se l’ordine di arresto verrà effettivamente applicato dagli stati alleati di Israele. Trump aveva equiparato i funzionari del Tribunale a terroristi e proibito loro l’accesso agli USA quando aprirono indagini sulle azioni dell’esercito americano in Afghanistan.

              nel caso di rifiuto occidentale delle disposizioni del Tribunale, questo entrerà in crisi; così verrà di fatto annullato anche l’ordine di arresto di Putin, per avere deportato bambini ucraini in Russia (! bambini russofoni spostati dalle zone delle operazioni), disposto da questa Corte l’anno scorso, che gli impedisce di recarsi nei paesi aderenti per non essere arrestato.

              https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/05/21/il-ruolo-della-corte-penale-internazionale-nella-crisi-di-gaza-i-fondamenti-giuridici-della-richiesta-dei-mandati-di-arresto-del-procuratore-della-corte-penale-internazionale/

              nella sostanza di questo caso, la decisione della Corte mi pare salomonica, e non capisco neppure io che cosa vi sia di tanto scandaloso, anche perché le accuse contro le due parti sono suffragate da precise testimonianze e prove, di cui i media della propaganda si guardano ovviamente bene di parlare.

              "Mi piace"

      Lascia un commento